STATUTO SIM


Art. 1 – Denominazione e durata.
È costituita l’associazione senza fini di lucro denominata: “SOCIETÀ ITALIANA DI MARKETING”.L'associazione costituitasi a Roma il 16.04.2003, riconosciuta e iscritta al Nuovo Registro delle Persone Giuridiche Private al n. 32/2009 della Prefettura di Parma, è regolata dalle norme del presente Statuto.
Essa nasce dall’incontro tra istanze accademiche e professionali, entrambe orientate allo sviluppo della ricerca e della formazione nel campo del marketing e degli altri settori affini e correlati.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Sede.
L’Associazione ha sede in Parma, presso il Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Parma, sede in via J.F. Kennedy 6. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio di Presidenza, sedi operative e centri in Italia ed all’estero.

Art. 3 – Oggetto e scopi.
L’Associazione si propone di rappresentare la comunità accademica e professionale per i settori di riferimento a livello nazionale e nei rapporti internazionali ed ha come obiettivo principale la promozione della ricerca e della formazione nei campi del marketing e della comunicazione nel rispetto di criteri di eccellenza internazionale.
A questo scopo si prefigge di:
- facilitare lo scambio e il confronto tra studiosi, docenti, manager e professionisti per agevolare l’attività di ricerca;
- promuovere direttamente e indirettamente attività di ricerca e iniziative editoriali di alto livello;
- contribuire all’organizzazione di convegni, seminari e altri momenti di confronto tra esperti di settore;
- costituire un punto di riferimento per le organizzazioni di settore straniere (accademiche e professionali);
- contribuire alla qualificazione di corsi di formazione universitaria o post-universitaria, ivi inclusi i corsi di dottorato;
- porsi come interlocutore per le istituzioni nazionali per ciò che riguarda la regolamentazione delle attività che ricadono nel suo ambito disciplinare, nonché per la normativa che riguarda l’ordinamento degli studi di marketing e comunicazione;
- costituire un referente per istituzioni e imprese per la disseminazione della conoscenza e per la raccolta e ridistribuzione dei contributi alla ricerca scientifica.

Art. 4 – Rapporti con altre organizzazioni.
L’Associazione può istituire rapporti e convenzioni con enti e organizzazioni italiani, stranieri e internazionali allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui sopra con la garanzia del perseguimento di livelli di eccellenza nelle attività svolte. L'Associazione collabora con le altre Società Scientifiche di area economico-aziendale, in primis la Società Italiana di Management SIMA, quale società scientifica di settore, affinché siano garantiti i progetti, le attività e i servizi a favore dell'intera comunità degli aziendalisti italiani. Tale collaborazione è coordinata dall'Accademia Italiana di Economia Aziendale (acronimo "AIDEA") che assume le attività di interesse per il complesso delle discipline economico-aziendali.
L'Associazione è riconosciuta dall'AIDEA quale Società Scientifica Specialistica.

Art. 5 – Referenti locali.
L’Associazione può essere rappresentata sul territorio dai propri referenti di sede. Questi sono nominati dal Consiglio di Presidenza su proposta dei soci della sede in questione. Il referente di sede rappresenta l’Associazione nella sede di appartenenza, coordina le iniziative che hanno luogo nella sua sede e garanti-sce la coerenza tra le attività locali e gli obiettivi dell'Associazione.

Art. 6 – Patrimonio.
I proventi con cui provvedere all’attività e alla vita dell’associazione sono costituiti:
- dalle quote associative annuali;
- dai redditi dei beni patrimoniali;
- dalle erogazioni e dai contributi di cittadini, enti pubblici e privati, imprese e associazioni, fondazioni nonché dalla raccolta pubblica di fondi.
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
- da eventuali fondi di riserve derivanti da eccedenze di bilancio;
- da donazioni, legati e lasciti.

Art. 7 – Soci.
Possono far parte dell’Associazione soggetti individuali provenienti dall’Università e dal mondo professionale ed enti pubblici o privati che, a vario titolo, possono contribuire allo sviluppo e al sostegno della ricerca e della formazione nel campo del marketing.
L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità e termini di cui al successivo articolo 8.
I Soci si dividono in:

-Ordinari: sono i Professori Ordinari, i Professori Associati e i Ricercatori (a tempo indeterminato ed a tempo determinato), anche in quiescenza, appartenenti ai settori della ricerca o della formazione di marketing e discipline affini e docenti stranieri in ruoli e discipline equivalenti ai docenti italiani.

-Corrispondenti : sono gli assegnisti di Ricerca, i Dottori di ricerca, i Dottorandi di ricerca, i Borsisti, i Contrattisti di ricerca e gli studiosi esteri con qualifiche equivalenti.

Sostenitori: sono soci sostenitori tutti gli enti pubblici e privati e soggetti individuali che siano in grado di sostenere le attività dell’associazione e il perseguimento dei suoi scopi, con riferimento o meno a progetti specifici di ricerca e/o formazione;

Onorari: sono designati a soci onorari enti, istituzioni e soggetti individuali che hanno dato un contributo scientifico
e/o professionale di alto profilo alla disciplina del marketing e dei settori affini.

Aggregati: sono Manager, Professionisti, e Imprenditori interessati a partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione ed alle finalità che l'Associazione secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati.

I soci Ordinari e i soci Corrispondenti dell'Associazione sono di diritto soci Ordinari e i soci Corrispondenti della SIMA e della AIDEA. A tali fini l'Associazione trasmette alla SIMA le loro nomine, unitamente alla relativa documentazione.

Sono affiliati e come tali all'infuori della compagine associativa con la qualifica di "Aggregati Junior" gli studenti universitari, gli allievi di master, corsi e scuole di specializzazione. Gli Aggregati Junior devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati. 

Art. 8 – Ammissione.
I soci ordinari, corrispondenti e sostenitori, possono essere cittadini italiani o stranieri, enti pubblici o privati, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che diano pieno affidamento per l’attuazione dei programmi statutari e che condividono le ispira-zioni di fondo che animano l’Associazione.
La domanda deve essere indirizzata al Consiglio di Presidenza che procede a verificare la rispondenza delle caratteristiche del candidato con il dettato dell’articolo 7 e delibera a scrutinio palese e a maggioranza semplice.
La nomina a socio onorario viene deliberata all’unanimità dal Consiglio di Presidenza su proposta di almeno dieci soci ordinari e previa istruttoria che verifichi l’effettiva rispondenza delle caratteristiche del candidato con il dettato dell’art.7.
La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio di Presidenza.
L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo.
La domanda di ammissione in qualità di Aggregati e di Aggregati Junior deve essere indirizzata al Consiglio di Presidenza che procede a verificare la rispondenza delle caratteristiche del candidato con quanto disposto dal presente statuto e delibera a scrutinio palese a maggioranza semplice.

Art. 9 – Quota associativa.
I soci onorari non versano alcuna quota associativa.
I soci ordinari e i soci corrispondenti sono tenuti al pagamento di :
- un contributo di ammissione
- e di una quota annuale.
Il contributo di ammissione e la quota annuale sono quantificati e normati da un apposito regolamento dell'Associazione, approvato dal Consiglio di Presidenza, previo accordo con SIMA e con AIDEA.  Il mancato rispetto di questo adempimento o il mancato pagamento di quote relative ad anni precedenti comporta la temporanea sospensione dei diritti associativi (compreso il diritto di voto in Assemblea), fatto salvo quanto disposto dall’art. 10 in tema di decadenza dei soci morosi.
I soci sostenitori sono tenuti a contribuire con una quota annuale minima  quantificata nel regolamento di cui al comma 3 del presente articolo, a prescindere da eventuali ulteriori contributi a favore dell'associazione. 
Gli Aggregati versano una quota annuale quantificata e normata dal regolamento di cui al comma 3 del presente articolo.
Gli “Aggregati junior” versano una quota ridotta secondo le stesse modalità dei soci ordinari e corrispondenti.
La quota o il contributo associativo non sono in alcun modo ripetibili né sono trasmissibili, se non nel caso di successione a causa di morte e non sono rivalutabili.
La ripartizione della quota associativa annuale riferita ai Soci Ordinari e Corrispondenti fra l'Associazione, la SIMA e l'AIDEA, è definita dal regolamento di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 10 – Decadenza.
I soci cessano di far parte dell’associazione per dimissioni, per morosità o per grave incompatibilità con gli scopi dell’ associazione.
La decadenza per incompatibilità è deliberata dall’Assemblea con una maggioranza di almeno i due terzi. Decadono per morosità i soci che non hanno pagato per due anni consecutivi, alla data del 31 ottobre, la quota dell’anno in corso e dei due anni precedenti.  I soci Ordinari e i soci Corrispondenti vengono dichiarati decaduti dal Consiglio di Presidenza della SIM e, di conseguenza, decadono anche dalla qualifica di soci Ordinari e Corrispondenti della SIMA e dell'AIDEA. I soci decaduti per morosità possono essere riammessi, previa presentazione di domanda di riammissione. I soci Ordinari e i soci Corrispondenti riammessi nella SIM, sono conseguentemente riammessi nellaSIMA e nell'AIDEA. La data di riammissione nella qualifica di socio è stabilita caso per caso dal Consiglio di Presidenza.  

Art. 11 – Organi sociali.
Organi dell'Associazione sono:
- Assemblea dei Soci
- Consiglio di Presidenza
- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario Generale
- Collegio dei Revisori
- Collegio dei Probiviri

Art. 12 – Assemblea dei Soci.
L’Assemblea è costituita dai soci in regola con le quote associative ai sensi dell’articolo 8.
I soci, indipendentemente dalle categorie a cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.
L’Assemblea si riunisce una volta all’anno per l'approvazione del bilancio e ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza, o sia richiesto da almeno un quinto dei soci in regola con le quote associative ai sensi dell’articolo 9.
L'Assemblea elegge nel proprio seno, con votazione a scrutinio segreto, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, gli altri membri del Consiglio di Presidenza ed inoltre nomina il Collegio dei Revisori dei Conti. Delibera in merito all'esclusione per incompatibilità dei soci.
Approva il bilancio e delibera sui programmi di massima ad essa sottoposti dal Consiglio di Presidenza.
L’Assemblea è convocata dal Presidente con lettera raccomandata, fax o posta elettronica contenente l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, spedita almeno quindici giorni prima all’indirizzo di ciascun socio e ai componenti il Collegio dei Revisori eventualmente non soci.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Presidenza.
Il Presidente è assistito da un segretario designato dai soci intervenuti e che può essere anche un non socio.
Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.
Le assemblee, ove precisato nell’avviso di convocazione, possono riunirsi mediante videoconferenza o teleconferenza, tra la sede e ogni altro luogo debitamente indicato nell’avviso di convocazione.
Per la validità delle assemblee in videoconferenza o teleconferenza è necessario che:
- sia consentito al Presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’ adunanza
constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al segretario dell’assemblea di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea sui temi all’ordine del giorno.
Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della assemblea, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
Va da sé che non è possibile l’utilizzo dello strumento della videoconferenza o della teleconferenza in occasione delle votazioni per l’elezione triennale del Consiglio di Presidenza e degli altri organi di governance della Società.

Art. 13 – Deleghe, validità della convocazione e delibere dell’Assemblea.
I soci possono farsi rappresentare all'Assemblea con delega scritta rilasciata ad altro socio. Ciascun socio non può disporre di più di cinque deleghe.
L’Assemblea è da ritenersi validamente costituita in prima con-vocazione con l’intervento (anche per delega) della metà dei soci più uno e ,in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le delibere sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 14 – Consiglio di Presidenza.
Il Consiglio è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale e da un numero massimo di 9 Consiglieri scelti tra i soci Ordinari e Sostenitori, nonché dal Presidente uscente secondo le modalità di seguito definite.
Il Presidente deve essere un docente universitario, mentre il Vice Presidente può non appartenere al mondo accademico.
Il Presidente non può ricoprire il ruolo per più di un triennio consecutivo e non può essere immediatamente rieletto. Un componente del Consiglio di Presidenza non può ricoprire la carica di consigliere complessivamente per oltre due mandati. Il Presidente uscente (Past President) è componente del Consiglio di Presidenza per il triennio successivo alla scadenza del mandato, previo parere positivo del Consiglio deliberato a maggioranza.  I componenti del Consiglio sono eletti con votazione a scrutinio segreto, effettuabile anche per corrispondenza ed attraverso strumenti che consentano, comunque, di tutelare l’anonimato dell’elettore, dai soci in regola con le quote associative col suffragio della maggioranza relativa dei votanti ; i soci diversi dalle persone fisiche indicheranno un loro rappresentante. Il mandato dei componenti il Consiglio è triennale e – salvo il Segretario Generale - il quale è sempre rieleggibile - può essere rinnovato consecutivamente solo una volta.
Partecipano al Consiglio di Presidenza con diritto di voto l’Editor della Rivista della Società e il Presidente del Premio di Marketing per l’Università .
I colleghi designati dalle sedi che ospitano il Convegno annuale sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto (per un anno), dalla data della delibera della sede ospitante fino allo svolgimento del convegno stesso;
Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto, i Coordinatori delle Sezioni Tematiche.
Ai fini di un maggior coordinamento delle rispettive attività, il Presidente SIMA, o un suo delegato, partecipa di diritto ai lavori del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto. Se nel corso del triennio vengono a cessare uno o più componenti del Consiglio gli stessi vengono sostituiti da coloro che, nell'ordine, hanno conseguito il maggior numero di voti nelle elezioni del medesimo Consiglio per la carica vacante.
Qualora però venga a mancare la maggioranza dei membri deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione.
In ogni caso, i membri così nominati scadono insieme a quelli in carica.
Le elezioni dei membri del Consiglio devono essere indette almeno due mesi prima della chiusura dell’ultimo esercizio del triennio.
Il nuovo Consiglio entra in carica a seguito della determinazione dell’Assemblea che approva il bilancio relativo all’esercizio precedente che conclude il triennio di carica del Consiglio uscente.
Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera o fax o posta elettronica contenente l’ordine del giorno delle materie da trattare, spedita almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza i termini sono a discrezione del Presidente.
Il Consiglio di Presidenza delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, si adotta la deliberazione alla quale aderisca colui che presiede l’adunanza.
Il Consiglio di Presidenza può riunirsi mediante videoconferenza o teleconferenza a condizione che vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società dove gli intervenuti potranno affluire.
Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza riunito in videoconferenza o teleconferenza è necessario che:
- sia consentito al Presidente, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al Segretario Generale di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea sui temi all’ordine del giorno.
Verificandosi tali presupposti, l’adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario Generale, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di Presidenza dovranno constare da processi verbali i quali, redatti dal Segretario Generale, vengano trascritti nel libro delle adunanze del Consiglio stesso e firmati dal Presidente e dal Segretario Generale. Gli estratti di queste deliberazioni, certificati e firmati dal presidente o da chi ne fa le veci, fanno prova in giudizio o dovunque occorra produrli.

Art. 15 – Funzioni del Consiglio di Presidenza.
Il Consiglio di Presidenza provvede:
- a fissare i criteri per l’attività dell'Associazione e provvedere alla sua amministrazione per il migliore raggiungimento dei propri scopi;
- su proposta del Segretario Generale, a deliberare sulle spese dell'Associazione e sui compensi dovuti a terzi per prestazioni effettuate a favore della medesima;
- a presentare all’Assemblea dei soci una relazione annuale letta dal Presidente, sulle iniziative assunte per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- a redigere annualmente il bilancio dell’Associazione;
- a predisporre il bilancio preventivo;
- a deliberare sulle proposte di nomina di nuovi soci;
- a curare l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea;
- a nominare responsabili e/o commissioni composte dai soci per la gestione, il coordinamento o l’approfondimento di questioni relative alla vita dell'Associazione;
- a nominare l’Editor della Rivista Mercati e Competitività e il Presidente del Premio Marketing;
- a nominare i Coordinatori delle Sezioni tematiche.
Ad esso spetta l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. A titolo esemplificativo, quindi, il Consiglio di Presidenza potrà, tra l’altro, acquistare, vendere e permutare, ipotecare, gestire immobili ovunque siti, accettare o ricusare lasciti o donazioni a favore dell’Associazione, aprire o chiudere conti correnti postali o bancari.

Art. 16 – Presidente.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Presidenza e l’Assemblea dei Soci. Vigila sulla corretta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza e dell’Assemblea dei Soci ed ha la rappresentanza morale dell’Associazione nell’ambito accademico e istituzionale.
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di conferire procure e di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti. Mantiene i rapporti con il collegio dei Probiviri.
Il Presidente coordina altresì, l’attività dell'Associazione ed assume in via di urgenza, con obbligo di sottoporre a ratifica, tutte quelle decisioni che risultino necessarie per il conseguimento dei fini statutari.
Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Direttivo dell'AIDEA, oltre che del Comitato di Coordinamento, costituito in seno al Consiglio Direttivo dell'AIDEA, in conformità con quanto previsto dallo Statuto AIDEA. Ai fini di un maggior coordinamento delle rispettive attività, il Presidente SIMA, o un suo delegato, partecipa di diritto ai lavori del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto.

Art. 17 - Vice Presidente.
Il Vice Presidente presiede lo Steering Committee.
In caso di dimissioni, assenza o impedimento del Presidente adempie le sue funzioni il Vice Presidente.
Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente costituisce prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

Art. 18 – Segretario Generale.
Il Segretario Generale sovrintende all’espletamento delle funzioni organizzative e gestionali dell'Associazione d’accordo con il Presidente e in linea con i criteri fissati dal Consiglio di Presidenza. A tal fine coordina l’attività di ordinaria amministrazione dell'Associazione, con riferimento ai rapporti con i soci, con i collaboratori interni e con gli esterni. Provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio di Presidenza; ha facoltà di firma per l’ordinaria gestione. Ulteriori poteri di firma, gli potranno essere
delegati dal Consiglio di Presidenza.

Art. 19. Steering Committee.
Al fine di favorire una maggiore interazione tra componente accademica e componente extra accademica della Società viene istituito un Comitato di indirizzo (Steering Committee) composto da imprenditori, manager e professionisti soci. Il compito principale di tale Comitato è quello di supportare il Consiglio di Presidenza nel progettare iniziative scientifiche (di ricerca, seminariali, pubblicistiche, di formazione) volte ad accrescere la partecipazione alla Società di managers ed imprenditori interessati e sensibili ai temi del marketing e della comunicazione. Presidente dello Steering Committee è il Vice Presidente della Società, il quale ne convoca le riunioni, alle quali possono partecipare anche i componenti del Consiglio di Presidenza che ne facciano richiesta al Presidente dello Steering Committee. A tali riunioni partecipano di diritto il Presidente e il Segretario Generale dell'Associazione.

Art 20 – Commissioni.
Il Consiglio di Presidenza ha facoltà di nominare Commissioni per perseguire con continuità i propri obiettivi. Delle Commissioni possono far parte tutti i Soci. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio di Presidenza e i suoi membri restano in ca-rica al massimo per la durata che coincide con il mandato del Consiglio di Presidenza. Si può essere rinominati membri di una Commissione. Ogni Commissione è coordinata da un socio ordinario nominato dal Consiglio di Presidenza. I coordinatori possono essere chiamati a partecipare singolarmente o a gruppi al Consiglio di Presidenza per relazionare sull’attività delle commissioni. IL Consiglio può avvalersi di una Consulta Junior, formata da almeno 5 componenti scelti tra gli Aggregati junior, con il compito di portare alla sua attenzione istanze, proposte e problematiche rilevanti per i giovani docenti, ricercatori e professionisti del marketing.

Art. 21 – Collegio dei Revisori.
Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria a maggioranza dei presenti; dei membri effettivi uno è eletto dall'Assemblea con le funzioni di Presidente del Collegio stesso. Possono essere Revisori anche non soci. Il mandato dei componenti il Collegio dei Revisori è triennale e può essere rinnovato al massimo per due mandati consecutivi. Essi esercitano il controllo sull'amministrazione dell'Associazione, possono effettuare in ogni momento ispezioni ai beni ed ai documenti amministrativi, singolarmente o collegialmente, e devono predisporre la relazione da allegare al bilancio. I Revisori possono partecipare al Consiglio di Presidenza senza diritto di voto.

Art. 22 - Bilancio e utili.
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio sarà cura del Consiglio di Presidenza redigere il bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale.
Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’Assemblea potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
E' fatto divieto agli organi sociali di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, fondi e quote di capitali o riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che non sia imposto per legge o sia consentito normativamente a favore di altre associazioni o strutture che facciano parte o siano collegate all'Associazione e, comunque, per attività istituzionali previste dallo Statuto.

Art. 23 – Collegio dei Probiviri.
In caso di controversie fra i membri dell'Associazione che riguardano l'applicazione degli articoli dello statuto, le quali non siano risolvibili dai suoi Organi, l'Assemblea nominerà un collegio di tre probiviri (scelti tra i soci ordinari) affinché gli stessi, con arbitrato libero e non procedurale, decidano in merito ai casi di controversia suddetti. Spetta all'Assemblea di ratificare l'operato degli stessi.

Art. 24 – Modifiche statutarie.
La modifica dello Statuto può essere proposta dal Consiglio di Presidenza o, a richiesta, da almeno un terzo dei soci in regola con le quote associative ai sensi dell’art.9.
La proposta di modifica é sottoposta all’Assemblea nell’ adunanza straordinaria e risulta approvata se vota a favore la maggioranza assoluta dei soci ordinari e sostenitori in regola con le quote associative ai sensi dell’art. 9.
Se in Assemblea non è presente la maggioranza assoluta dei soci ordinari e sostenitori, la proposta risulta approvata se votano a favore almeno due terzi dei soci ordinari e sostenitori presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ordinari e sostenitori.

Art. 25 – Scioglimento ed estinzione.
Per lo scioglimento dell'Associazione, si applicano le disposizioni di legge per le associazioni riconosciute.
In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.26 - Legge applicabile.

Per disciplinare ciò che non è previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia  di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile, e nel D.Lgs.4dicembre 1997, n. 460 .

Art. 27 - Disposizioni Transitorie

Le modifiche statutarie non incidono sulla durata triennale del mandato del Consiglio di Presidenza, la cui composizione rimane immutata fino alla data di scadenza del predetto mandato. Il Presidente uscente sarà considerato del Consiglio di Presidenza dalla data di approvazione del presente Statuto, e nel rispetto di quanto previsto ai sensi del precedente art. 14.